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Riserve di capitale da parte di Società Partecipate: vanno nel saldo del Pareggio di Bilancio?

lentepubblica.it • 2 Marzo 2018

societa partecipateLa distribuzione delle riserve di capitale da parte di società partecipate e/o controllate deve essere iscritta nel saldo del Pareggio di Bilancio?


Il chiarimento arriva dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia che, nella deliberazione n. 30/2018, esprimere un parere in merito alla corretta allocazione nel bilancio degli enti locali delle entrate derivanti dalla distribuzione di riserve di capitale da società partecipate e/o controllate e in merito alla loro computabilità nel saldo di finanza pubblica.

 

La riduzione del capitale nominale, in assenza di perdite (o, comunque, in misura superiore a quella della perdita) determina lo svincolo di una parte del patrimonio netto dalla disciplina del capitale. Più nello specifico, la parte del patrimonio netto in discorso corrisponderà tout court alla riduzione del capitale nominale quando detta operazione avviene in assenza di perdite oppure sarà pari alla differenza tra la riduzione e la perdita nella seconda ipotesi (ossia, nel caso di riduzione del capitale nominale in misura superiore a quella della perdita).

 

La riduzione del capitale nominale a sua volta, poi, potrà o essere distribuita tra i soci a titolo di “restituzione” dei conferimenti. La riduzione del capitale, quindi, è anche indice della diminuzione dell’entità complessiva del patrimonio netto.

Oppure potrà andare a costituire una riserva statutaria del patrimonio netto. In questo caso, quindi, anche se il capitale sociale diminuisce la consistenza complessiva del patrimonio netto rimane invariata.

 

Chiarite in termini generali le modalità con le quali può avvenire la riduzione del capitale nominale. Nel caso di specie, l’Ente istante specifica che si è in presenza di una “riduzione” di capitale. Con contestuale distribuzione tra i soci. Dunque, la somma “distribuita” rappresenta una “restituzione” di conferimento da registrare tra le entrate del Titolo V. E, in quanto tale, deve essere destinata al finanziamento di spesa parte capitale

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: Corte dei Conti Lombardia
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